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h1= title 'Il testo dell’iniziativa'
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p La Costituzione Federale del 18 aprile 1999 é stata modifata come segue
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p Art. 105a (nuovo) Cannabis:
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li Il consume di sostanze e preparati a base di cannabis, derivati o sostanze con effetto simile alla cannabis, e la preparazione per il proprio consumo non sono punibili. La coltivazione di cannabis per uso proprio non è punibile.
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li La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione commerciale e la produzione e il commercio di sostanze e preparati del tipo di effetto di cannabis.
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li Il rilascio di sostanze e preparati a base di cannabis e di sostanze con effetto simile alla cannabis ai minori senza indicazione medica è vietata.
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p Art. 131 Abs.1 Bst. f
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ul
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| La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su
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br
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| f. cannabis o sostanze con effetto simile alla cannabis, che non necessitano l'applicazione medica.
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p In questo articolo tutte le fasi della pianta della canapa (semi incl.) e applicare i loro prodotti, indipendentemente dal loro contenuto di tetraidrocannabinolo (THC). Come „preparazione“ è particolarmente vero per il possesso, l'acquisto e la coltivazione per il consumo personale.
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